Art. l.
(Princìpi generali e ambito di applicazione).

      1. La Repubblica, al fine di sostenere il pieno sviluppo della persona umana e la piena realizzazione affettiva di coppia, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione, riconosce e tutela i diritti inviolabili delle formazioni sociali spontanee e stabili nelle quali gli individui svolgono la propria personalità in comunione di vita, dandosi reciproca assistenza morale e materiale.